I nonni possono decidere di lasciare tutta la loro eredità ai nipoti, senza passare dai figli? Ecco la guida.
La legge dice che, se un nonno vuole fare una donazione ai nipoti, è liberissimo di farlo ma deve in primis avvenire quando è ancora in vita. Un’altra cosa è la situazione post-mortem, quando avviene la successione e l’apertura del testamento. C’è da dire tra l’altro che, quando i nonni vengono a mancare, i figli eredi legittimi potrebbero anche rivalersi sulle donazioni che sono state fatte dal soggetto quando era in vita.
L’istituto della donazione prevede che il proprietario di un bene può cederlo a chiunque: quando viene fatta una donazione ai nipoti escludendo i figli, bisogna comunque ricordare le quote di legittima che spettano agli eredi, dato che i figli potranno un gioco richiedere una riduzione nei confronti della donazione, per ricevere il patrimonio a loro spettante per legge.
Cosa dice la legge a riguardo
Secondo l’articolo 769 del Codice Civile, la donazione è un vero e proprio contratto, che viene fatto liberamente e nel pieno possesso delle proprie capacità. Il donatore potrebbe infatti decidere di passare i suoi beni ad una terza persona che non debba essere necessariamente un parete. Allo stesso tempo, nemmeno un testamento può privare figli ed eredi legittimi della quota di eredità che viene lasciata da chi muore. Quindi sì, i nonni possono donare una casa ai nipoti minorenni, ma a patto che la donazione avvenga mediante intestazione dell’immobile al minore. Inoltre, qualora ci fossero dei conflitti tra i genitori esclusi dalla donazione e i figli minorenni, allora dovrà essere nominato un curatore.

La legge non permette inoltre di escludere del tutto un erede diretto dalla successione. Anche in presenza di un testamento olografo, è previsto che l’eredità venga divisa in una quota di legittima, o di riserva, oppure una parte spettante in ogni caso agli eredi.
Se il coniuge è quindi ancora in vita ed è presente un solo figlio, 1/3 dell’eredità legittima spetta al coniuge, 1/3 al figlio e 1/3 rappresenta la quota disponibile che il titolare del patrimonio assegna a chiunque. Se invece non viene assegnata, viene divisa in parti uguali tra coniuge e figlio. Se il coniuge è vivo e ci sono più figli, al coniuge spetta 1/4 dell’eredità legittima, ai figli 1/2 da dividere in parti uguali e 1/4 è invece rappresentato dalla quota che è disponibile. Se il coniuge non è più in vita ed è presente un solo figlio, il 50% del patrimonio sarà di legittima e l’atro 50 di quota disponibile.



