L’INPS ha fatto sapere che chi smette di presentarsi al lavoro senza fornire spiegazioni non ha più diritto alla Naspi.
Sono infatti state introdotte le dimissioni per fatti concludenti e per questo l’ordinamento italiano ha stabilito una regola generale che si chiama assenza ingiustificata prolungata, interpretata come una manifestazione tacita della volontà di interrompere il rapporto di lavoro.
La nuova normativa INPS sulla Naspi
Il quadro normativo è stato trasformato profondamente dalla Legge 203/2024, che ha decretato il Decreto Legislativo 151/2015. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dei lavoratori che desiderano lasciare il posto di lavoro ma accedono comunque alla Naspi, smettendo così di presentarsi in azienda e costringendo il datore di lavoro a procedere con un licenziamento disciplinare. Se l’assenza ingiustificata continua oltre il termine stabilito dal CCNL oppure entro i 15 giorni, il datore di lavoro ha infatti la facoltà di comunicare l’evento all’Ispettorato del Lavoro e attivare così la risoluzione del rapporto per “fatti concludenti”.

Nella circolare Inps 154/2025 è stata inoltre introdotta una casuale specifica nel modello UniLav: il codice “FC – dimissioni per fatti concludenti”. Nel momento in cui il datore di lavoro usa questo codice, il sistema informativo dell’Inps blocca automaticamente l’erogazione della Naspi. L’ente previdenziale considera quindi il rapporto risolto per via di un comportamento del dipendente che ha scelto di recedere dal contratto. In questo modo, l’abbandono del posto di lavoro viene infatti utilizzato come scorciatoia per ottenere l’assistenza pubblica, tutelando così la sostenibilità delle casse dello Stato.
C’è inoltre da dire che la procedura per fatti concludenti non scatta autonomamente al sedicesimo giorno di assenza. L’azienda ha due percorsi alternativi davanti a un lavoratore assente: attivare la procedura FC oppure seguire il percorso disciplinare ordinario, con il datore che può decidere di contestare l’addebito e procedere con un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Se il datore di lavoro sceglie la seconda opzione e licenzia l’addetto, quest’ultimo mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione. Secondo quanto confermato dalla circolare 154/2025, se la cessazione risulta come licenziamento, la Naspi spetta ugualmente, perché la legge non distingue la colpa del lavoratore nell’ambito dei licenziamenti disciplinari.
Qualora il datore di lavoro avesse già avviato la procedura per fatti concludenti, questo diventa inefficace se l’interessato trasmette le dimissioni telematiche per giusta causa. La volontà espressa dal lavoratore prevale quindi sulla procedura attivata dall’azienda. Se il dipendente riesce invece a provare la sussistenza della giusta causa, avviene di nuovo un interruzione del rapporto involontaria. La Naspi viene quindi regolarmente erogata.



